Una questione piuttosto dibattuta sul tema delle urne cinerarie e della conservazione dei resti del defunto, è legata alla possibilità (o meno) di poter riporre un’urna con le ceneri della persona cara in un ambito extra cimiteriale, come la propria casa. Ma è davvero ammesso? E in che termini?
Iniziamo con il rammentare che la legge (l. 130/2001) ammette effettivamente che si possa conservare l’urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero, innovando in tal modo la precedente normativa (l’art. 340 del r.d. 1265/1934). L’aleatorietà di alcuni aspetti della nuova legge è stata tuttavia placata solamente con la pronuncia del Consiglio di Stato del 2003 (il parere 2957/3 del 29 ottobre 2003), che ha sostanzialmente aperto le porte alla possibilità che le ceneri con l’urna familiare possano essere affidate alla famiglia del defunto.
Ad ogni modo, e anche al fine di non generare eccessive semplificazioni in una disciplina da affrontare con particolare specificità, è bene rammentare come la possibilità di poter portare a casa l’urna cineraria con i resti del proprio caro è solamente una piccola parte di un percorso più ampio e strutturato, così riassumibile:
Da quanto sopra si evince come la custodia dell’urna cineraria in ambito domestico sia possibile, ma sia comunque operazione non certo superficiale, considerato - tra l’altro – che espone l’affidatario a una serie di obblighi nei confronti del Comune, che rimane pur sempre titolare istituzionale della funzione cimiteriale.
Tra gli obblighi che l’affidatario dell’urna cineraria dovrà adempiere, vi è ad esempio la garanzia che la stessa sia conservata in luogo stabile e protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L’affidatario dovrà inoltre consentire l’accesso agli altri congiunti del de cuius affinché essi possano visitare i resti del defunto per gli atti rituali e per il suffragio.
L’affidatario sarà altresì sottoposto alle ispezioni e ai controlli di vigilanza eventuali da parte della polizia mortuaria (ovvero, il personale comunale che fa parte della Polizia Locale), rispondendo così a livello penale di eventuali profanazioni delle ceneri per inadempimenti o colpe gravi.
Nell’ipotesi in cui l’affidatario rinunci all’affidamento dell’urna, la stessa dovrà essere conferita al Cimitero, al fine di consentire la tumulazione o la deposizione nel cinerario comune. Lo stesso iter dovrà essere seguito da parte degli eredi dell’affidatario, alla morte di quest’ultimo.