E' possibile conservare l'urna cineraria con le ceneri del defunto in casa?

Si possono conservare le ceneri dei familiari in casa propria? in questo articolo spieghiamo come farlo e quali sono gli obblighi di legge.

Una questione piuttosto dibattuta sul tema delle urne cinerarie e della conservazione dei resti del defunto, è legata alla possibilità (o meno) di poter riporre un’urna con le ceneri della persona cara in un ambito extra cimiteriale, come la propria casa. Ma è davvero ammesso? E in che termini?

È possibile portare l’urna a casa

Iniziamo con il rammentare che la legge (l. 130/2001) ammette effettivamente che si possa conservare l’urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero, innovando in tal modo la precedente normativa (l’art. 340 del r.d. 1265/1934). L’aleatorietà  di alcuni aspetti della nuova legge è stata tuttavia placata solamente con la pronuncia del Consiglio di Stato del 2003 (il parere 2957/3 del 29 ottobre 2003), che ha sostanzialmente aperto le porte alla possibilità che le ceneri con l’urna familiare possano essere affidate alla famiglia del defunto.

Come funziona l’urna cineraria a casa

Ad ogni modo, e anche al fine di non generare eccessive semplificazioni in una disciplina da affrontare con particolare specificità, è bene rammentare come la possibilità di poter portare a casa l’urna cineraria con i resti del proprio caro è solamente una piccola parte di un percorso più ampio e strutturato, così riassumibile:

  • formulazione delle volontà del defunto, da esprimere in maniera chiara e inequivocabile;
  • cremazione del corpo del defunto;
  • sigillazione delle ceneri nell’urna al fine da impedire la profanazione;
  • consegna dell’urna al familiare affidatario con conseguente verbalizzazione;
  • apposizione dell’urna cineraria in un luogo che possa essere garantito dal pericolo di profanazione.

La custodia dell’urna cineraria

Da quanto sopra si evince come la custodia dell’urna cineraria in ambito domestico sia possibile, ma sia comunque operazione non certo superficiale, considerato - tra l’altro – che espone l’affidatario a una serie di obblighi nei confronti del Comune, che rimane pur sempre titolare istituzionale della funzione cimiteriale.

Tra gli obblighi che l’affidatario dell’urna cineraria dovrà adempiere, vi è ad esempio la garanzia che la stessa sia conservata in luogo stabile e protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L’affidatario dovrà inoltre consentire l’accesso agli altri congiunti del de cuius affinché essi possano visitare i resti del defunto per gli atti rituali e per il suffragio.

L’affidatario sarà altresì sottoposto alle ispezioni e ai controlli di vigilanza eventuali da parte della polizia mortuaria (ovvero, il personale comunale che fa parte della Polizia Locale), rispondendo così a livello penale di eventuali profanazioni delle ceneri per inadempimenti o colpe gravi.

Cosa succede in caso di rinuncia all’affidamento dell’urna

Nell’ipotesi in cui l’affidatario rinunci all’affidamento dell’urna, la stessa dovrà essere conferita al Cimitero, al fine di consentire la tumulazione o la deposizione nel cinerario comune. Lo stesso iter dovrà essere seguito da parte degli eredi dell’affidatario, alla morte di quest’ultimo.

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