Biotestamento, una guida ai desideri di “fine-vita”

Una sorta di lascito sul proprio “fine-vita”, che ha fatto discutere e che, ancora oggi, può creare qualche incertezza.

Entrata in vigore pochi mesi fa, la legge sul biotestamento ha introdotto nel nostro ordinamento l’importante opportunità di condividere le proprie volontà nell’ipotesi in cui si sia impossibilitati a comunicarle in un momento futuro. Una sorta di lascito sul proprio “fine-vita”, che ha fatto discutere e che, ancora oggi, può creare qualche incertezza.

Anche la fine di chiarire i principali aspetti di questo importante tema, abbiamo voluto riassumere per voi i punti salienti della disciplina attualmente in vigore.

Cosa è la legge sul biotestamento. La legge sul biotestamento prevede la possibilità di poter lasciare delle “dat”, ovvero delle disposizioni anticipate di trattamento: si tratta di proprie volontà in materia di assistenza sanitaria in previsione di una futura incapacità a comunicarle, o a decidere il da farsi. Tecnicamente, la legge prevede dunque che ogni cittadino di maggiore età possa nominare un fiduciario che possa rappresentarlo dinanzi alle autorità mediche nel momento in cui non potrà farlo, indicando le volontà dell’assistito sui consensi informati alle cure o sul rifiuto alle terapie.

Cosa si può decidere con la legge sul biotestamento. Con il biotestamento si può sostanzialmente scegliere se rifiutare o meno cure e accertamenti. Pertanto, nelle proprie disposizioni il soggetto potrà indicare se ritiene di volersi sottoporre a qualsiasi cura possibile, oppure se rifiutare accertamenti e terapie. Nella loro formulazione, è opportuno essere quanto più chiari possibili, facendosi magari aiutare da un medico a individuare le terapie e i trattamenti graditi o non accetti (si pensi alle rianimazioni, all’uso di antidolorifici,  e così via).

In tal senso, si noti che nelle disposizioni potrà altresì essere prevista la disponibilità o meno ad accettare la semplice idratazione o nutrizione: si potrà pertanto perfino rinunciare a queste terapie di sopravvivenza di base.

Come modificare le proprie disposizioni. Come intuibile, le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate o variate in ogni momento. Così come la prima iscrizione, ogni variazione di stato dovrà essere annotato nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Cosa succede se il medico non adempie. Le disposizioni anticipate di trattamento prevalgono sulla libera interpretazione del medico, che dovrà pertanto dar seguito alle scelte del paziente. Tuttavia, la legge permette al medico di potersi astenere dall’eseguire le decisioni del paziente: in questo caso, la struttura ospedaliera ha il compito di trovare un sostituto che possa adempiere.

Come formulare le proprie disposizioni. Le disposizioni possono essere formulate in forma scritta (a mano o al computer, purché firmate), oppure anche videoregistrate. È opportuno che la disposizione avvenga davanti alla presenza di un ufficiale comunale o di un notaio. Successivamente, le dat dovranno essere consegnate al comune ove è presente l’apposito registro delle disposizioni anticipate di trattamento. Nel caso in cui il comune non sia ancora attrezzato in tal senso (nei prossimi mesi il numero di enti con registro dovrebbe crescere sensibilmente) si potrà consegnare la propria scelta al notaio. Una copia della disposizione è bene che venga consegnata anche al fiduciario.

Che cosa deve fare il fiduciario. La scelta del fiduciario avverrà su libera individuazione del paziente, che potrà pertanto scegliere un soggetto di gradimento in libertà, purché maggiorenne. Una volta venuto a conoscenza del suo ruolo e qualora le condizioni del paziente richiedano il suo intervento, il fiduciario avrà il compito di rappresentare le volontà del fiduciante. 

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