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Chi ha diritto alla pensione di reversibilità

I familiari superstiti, nell’ipotesi di morte dell’assicurato o del pensionato che risulti essere iscritto presso uno delle gestioni dell’INPS, hanno diritto alla pensione nell’ipotesi in cui ricorrano alcune determinate condizioni.

I familiari superstiti, nell’ipotesi di morte dell’assicurato o del pensionato che risulti essere iscritto presso uno delle gestioni dell’INPS, hanno diritto alla pensione nell’ipotesi in cui ricorrano alcune determinate condizioni.

Una di queste, la più nota, è legata alla condizione che si verifica nel caso in cui il defunto sia titolare di una pensione diretta, o abbia diritto alla sua liquidazione: in questo caso i superstiti avranno infatti diritto alla pensione di reversibilità.

A chi spetta la pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità spetta al coniuge, anche se separato legalmente, e anche se divorziato: in questo caso, a patto che sia titolare di assegno periodico divorzile, non abbia contratto nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data di sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessione  degli effetti civili del matrimonio.

Di contro, il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione, ma ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, comprensiva della tredicesima mensilità, alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui il defunto avesse contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstiti e al congiuige divorziato vengono stabilite con sentenza del tribunale.

Ancora, hanno diritto i figli e gli equiparati, purché alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano ancora compiuto il 18mo anno di età, o indipendentemente dall’età siano inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest ultimo. Infine, il diritto alla pensione di reversibilità spetta anche ai figli che alla data della morte del titolare della pensione prestino lavoro retribuito con reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'Assicurazione Generale Obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Chi sono i figli ed equiparati che hanno diritto alla pensione di reversibilità

Per legge vengono considerati figli (ed equiparati), coloro che rientrano in una delle ipotesi previste, e riportate integralmente dall’INPS sul proprio sito internet.

Riepiloghiamo, in tal proposito, che sono considerati figli ed equiparati:

  • i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
  • i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'articolo 279 del codice civile;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
  • i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
  • i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
  • i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
  • i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
  • i figli postumi, nati entro il 13° giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

E se mancano coniuge e figli?

Una caso particolare di attribuzione della pensione di reversibilità è legata all’ipotesi in cui manchi la figura del coniuge e quella dei figli ed equiparati.

In questo caso il diritto alla pensione ai superstiti spetta ai genitori dell'assicurato o del pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, a patto che non siano titolari di pensione e che risultino a carico del lavoratore deceduto.

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato, sempre purché al momento della morte siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e siano a carico del lavoratore deceduto.

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