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Testamento: quale mi conviene fare?

quali sono le diverse tipologie di testamento da poter effettuare e come scegliere quella più adeguata

La scelta della tipologia di testamento è opzione oculata, da realizzarsi con il supporto di un consulente qualificato. Diverse conseguenze possono infatti scaturire dall'individuazione dell'alternativa apparentemente più appropriata, con il rischio di venir rese meno efficaci le proprie volontà. Ma quali sono le principali tipologie di testamento a vostra disposizione?

 

Il legislatore ha previsto tre diverse modalità per poter dichiarare le proprie ultime volontà: il testamento pubblico, il testamento olografo ed il testamento segreto. Vediamoli brevemente, uno per uno.

 

Il testamento pubblico

 

Il testamento pubblico, disciplinato dall'art. 603 c.c., è il testamento redatto dinanzi a un notaio, alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiarerà al pubblico ufficiale le proprie volontà, che il notaio ridurrà in iscritto. Al termine della redazione del documento, il notaio ne darà lettura. Terminata questa fase, il documento sarà conservato nel repertorio del notaio sino a quando non verrà a conoscenza del decesso del testatore.

 

Numerosi sono i pregi di questa tipologia: pensate, ad esempio, alla possibilità di poter disporre della massima sicurezza della scheda testamentaria e delle disposizioni che qui sono contenute: in altri termini, il testamento pubblico non potrà essere distrutto o smarrito (come invece potrebbe accadere con le altre forme), e tanto meno volontariamente alterato dagli eredi.

 

Inoltre, è anche la migliore forma per poter esprimere con precisione le volontà del testatore, considerato che al momento della redazione del documento il notaio suggerirà le migliori formule da utilizzare.

 

Il testamento olografo

 

Alterantivo al testamento pubblico è il testamento olografo, disciplinato dal precedente art. 602 c.c. Si tratta certamente della forma più semplice di testamento, che non richiede la forma di atto pubblico ma - non per questo - non prevede altri requisiti formali.

 

In particolare, per potersi definire tale il testamento olografo deve possedere i requisiti dell'autografia, della datazione e della sottoscrizione. In termini meno sintetici, il testamento in questione dovrà essere interamente scritto di pugno dal testatore, senza l'ausilio di terze persone, dovrà essere datato e, quindi, firmato.

 

Si tenga conto che la mancanza della autografia e della sottoscrizione comportano la nullità della scheda testamentaria (art. 606 c.c.) mentre, per ogni altro difetto di forma, come l'omessa o l'incompleta indicazione della data, comporta la sua annullabilità.

 

Il testamento segreto

 

La terza alternativa che il legislatore italiano ha concesso ai soggetti interessati è rappresentato dal testamento segreto. Si tratta di un documento, redatto dal testatore o da un terzo (anche con mezzi meccanici) purchè sottoscritto dal testatore in ogni foglio. È sicuramentel a forma meno cautelativa di testamento e, dunque, meno consigliabile rispetto alle prime due forme.

 

Ma, tornando al quesito in apertura, quale è la forma di testamento suggeribile? Fermo restando che molto dipenderà dalle vostre esigenze e dalle vostre preferenze, sicuramente il testamento pubblico è la forma che meglio potrà cautelare i vostri interessi, soprattutto nell'ipotesi di volontà testamentarie piuttosto complesse. Per gli altri casi, il testamento olografo potrebbe essere sufficiente (ma anche in questo caso vi suggeriamo di confrontarvi con un legale), mentre il testamento segreto è la forma più "rischiosa", in relazione al buon esito delle vostre ultime volontà.

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