Testamenti e successioni

Informazioni sui testamenti, sulle successioni e sulla gestione dei rapporti

Non tutti sanno quali relazioni esistono tra il testamento e la successione, e come viene effettuata la successione in mancanza di testamento. L’argomento è ricco e difficilmente riassumibile in poche righe: cerchiamo comunque di offrirvi qualche utile spunto per poter arrivare a trarre i contorni della materia.

 

La successione testamentaria

La successione testamentaria, come intuibile, è la procedura di successione che si apre con la lettura del testamento, un documento che contiene le ultime volontà del defunto, e che può dar seguito a una ripartizione dell’eredità con quote anche differenti rispetto alla successione legittima e alla successione necessaria.

Ad ogni modo, il legislatore ha previsto che una determinata quota di eredità, la c.d. “quota di riserva”, sia destinata a determinati soggetti, i c.d. “legittimari” (coniuge, figli ed ascendenti, in mancanza di figli). Pertanto, se nell’ipotesi di mancanza di testamento la quota della quale il testatore potrebbe liberamente disporre (la c.d. “quota disponibile”) andrà a beneficio degli eredi, nella successione testamentaria si tiene conto della volontà del de cuius di voler disporre anche della quota disponibile.

 

La successione necessaria

Chiarito quanto precede, ricordiamo che esiste una quota (la c.d. “quota di legittima”) in grado di rappresentare una porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa, poiché spettante per legge a soggetti, i legittimari, legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.

In altre parole la legge permette a determinati soggetti di conquistare una quota minima del patrimonio del de cuius, e anche nelle ipotesi in cui al momento dell'apertura della successione tale quota non sia compresa nel relictum in quando il loro dante causa ne ha disposto con atti inter vivos. Nel nostro ordinamento sono legittimari il coniuge, i figli e gli ascendenti (questi ultimi, solamente nel caso non concorrano con i figli).

 

La suddivisione del patrimonio

Alla luce di quanto sopra, è dunque possibile dividere il patrimonio in due parti: la prima è la quota disponibile, della quale il testatore può disporre; la seconda è la quota di legittima, o di riserva, della quale il testatore non può disporre poiché la legge l’ha riservata ai legittimari.

Per poter calcolare con opportuna precisione la ripartizione del patrimonio tra quota di legittima e quota disponibile, occorrerà scendere nel dettaglio delle singole ipotesi. Ad esempio, nel caso in cui il legittimario sia il coniuge (in mancanza di figli e senza ascendenti), la quota di legittima sarà pari al 50% dell’eredità, oltre al diritto di abitazione. Nel caso in cui i legittimari siano il coniuge e un figlio unico anche non legittimo, il 33,33% dell’eredità e il diritto di abitazione sarà la legittima del coniuge e il 33,3% dell’eredità sarà la legittima del figlio unico.

Ulteriormente, nel caso di legittimari rappresentati dal coniuge con due o più figli, anche non legittimi, al coniuge spetterà il 25% dell’eredità e il diritto di abitazione mentre ai figli il 50% dell’eredità da dividere in parti uguali. In caso di coniuge con ascendente/i ma senza figli, al coniuge spetterà il 50% dell’eredità e il diritto di abitazione mentre agli ascendenti il 25% dell’eredità da dividere in parti uguali.

Le quote non interessate dalla quota di legittima rappresenteranno le quote disponibili.

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