L’esecutore del testamento e l’amministratore dei beni

Che cosa fanno e quali sono le differenze tra i due ruoli

Esecutore testamentario e amministratore dei beni sono due figure molto importanti in sede di successione e di disposizione delle volontà testamentarie. Cerchiamo ora di comprendere, pur in maniera sintetica, quali siano i loro ruoli.

 

Chi è l’esecutore testamentario

L’esecutore testamentario è la persona che viene incaricata di eseguire le disposizioni contenute nel testamento al posto dell’erede. La nomina – sancisce l’art. 700 c.c. – avviene su libera scelta del testatore, che a tal fine può indicare una o più persone (anche tra gli eredi e i legatari) che devono curare che le proprie disposizioni di ultima volontà vengano correttamente realizzate. Nell’ipotesi in cui siano state indicate più persone, queste dovranno agire congiuntamente.

Si tenga in considerazione che il compito viene svolto gratuitamente (ma può essere previsto un compenso), ma è necessario che l’esecutore testamentario accetti l’incarico e che disponga di capacità di agire (per esempio, non può divenire esecutore testamentario il minore). L’accettazione del ruolo di esecutore testamentario deve essere effettuata nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.

I poteri dell’esecutore testamentario sono indicati nello stesso codice civile, laddove viene previsto che lo stesso possa amministrare la massa ereditaria (art. 703 c.c.) consegnando all'erede i beni che non necessari alla sua gestione (art. 707 c.c.), rappresentare processualmente, in via attiva e passiva, per le questioni relative all'eredità sorte nel periodo della sua gestione (art. 704 c.c.), far apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti , interdetti  o persone giuridiche (art. 705 c.c.), procedere alla divisione dei beni ereditari quando sia stato incaricato dal testatore (art. 706 c.c.).

 

Chi è l’amministratore dei beni

Sotto il nome di “amministratore dei beni” (si intende, ereditari) possono essere ricondotte in misura più o meno opportuna diverse figure, con altrettanti ruoli. In questa sede, ci concentriamo pur brevemente nell’introdurre l’amministratore dei beni relativi a un’eredità giacente, con lo scopo di garantire la conservazione e un’adeguata amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell’apertura della successione e quello dell’eventuale accettazione dell’eredità da parte del chiamato.

La finalità di questo istituto viene raggiunta – intuibilmente – con la nomina di un curatore che possa amministrare i beni dell’eredità giacente. Il legislatore, con gli artt. 529-530-531 c.c. integrati dagli artt. 781-782-783 c.p.c, disciplina la sua responsabilità, i poteri a lui spettanti, i relativi obblighi e gli adempimenti a cui è tenuto dal momento della nomina fino al momento dell’accettazione dell’eredità.

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