L’esecutore testamentario è colui che, su nomina del testatore, ha il compito di dar seguito alle indicazioni che il de cuius ha lasciato come volontà testamentarie. Come noto, questa scelta può essere frutto di una lunga serie di motivazioni che afferiscono la libera scelta del testatore il quale, per esempio, può preferire l’intervento di un esecutore poiché non ha fiducia nell’erede, o perché teme che possano crearsi dei contrasti tra gli aventi diritto all’eredità. In altri casi, il dare effettiva attuazione alle proprie volontà è talmente complesso che si rende necessaria l’individuazione di un’altra figura quale, appunto, l’esecutore testamentario.
Pertanto, l’esecutore testamentario, nominato sulla base dell’art. 700 del codice civile, avrà il compito di eseguire le disposizioni di ultima volontà del defunto, procedendo ad amministrare la massa ereditaria e prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti e consegnando all’erede che ne faccia richiesta tutti quei beni che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.
Come accennato dalle righe che precedono, la facoltà di nomina e di sostituzione dell’esecutore testamentario è rigidamente disciplinata dall’art. 700 del codice civile, che prevede che “il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione”.
La stessa norma prevede inoltre che “se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario”. Per quanto infine concerne la sostituzione, l’ultimo comma dell’art. 700 c.c. prevede che “il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio”.
Si tenga infine in considerazione che la nomina dell’esecutore testamentario può essere effettuata solo nel testamento e che il testatore potrebbe ben indicare il nominativo di un erede o di un legatario. È inoltre ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà avere la piena capacità di agire, così come previsto per le persone fisiche (non sono dunque ammessi esecutori testamentari minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati).
Infine, rammentiamo che l’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinuncia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte e deve essere annotata nel registro delle successioni.