funerale aborto

Funerale aborto: cosa dice la legge per la sepoltura dei feti

L’aborto è un momento particolarmente doloroso nella vita dei familiari del bimbo mai nato. Si tratta di una condizione oggetto di profonda drammaticità, con un dolore che spesso non solo si manifesta dopo l’immediata notizia dell’aborto, quanto anche nei giorni, nelle settimane, nei mesi e negli anni successivi, accompagnando così la madre e tutti i cari del piccolo per la vita.

Ma che cosa prevede la legge per il seppellimento degli embrioni e dei feti umani?

Cosa dice il Regolamento di polizia mortuaria

Per prima cosa, il DPR 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria) indica all’art. 7 quali sono i criteri per la sepoltura di chi muore alla nascita o prima di nascere.

In particolare, se il feto nasce vivo, a qualunque epoca gestazionale e subito dopo deceduto o nato morto da gravidanze che abbiano superato le 28 settimane di gestazione, è obbligatorio fare la registrazione all’anagrafe. Per quanto concerne la sepoltura, i feti saranno considerati al pari di chi muore a qualunque età dopo la nascita.

I feti nati morti in età gestazionale compresa tra le 20 e le 28 settimane vengono invece definiti come prodotti abortivi. La sepoltura è in questo caso obbligatoria in analogia alle parti anatomiche che sono riconoscibili. I genitori hanno 24 ore di tempo per occuparsi personalmente di questa procedura, dopo la quale la sepoltura diviene a carico della struttura ospedaliera. In questo caso, il permesso per il trasporto e la sepoltura viene rilasciato direttamente dall’unità sanitaria locale (e non dal Comune, come invece avviene di norma).

Vi è poi l’ultimo caso, relativo agli embrioni e ai feti umani deceduti prima delle 20 settimane di gestazione. In questo caso la legge li definisce come prodotti del concepimento. I parenti o chi per essi hanno 24 ore di tempo per scegliere di occuparsi personalmente della sepoltura, superate le quali si entra in un ambito che non è specificatamente normato.

Ricordiamo inoltre che sempre secondo il DPR 285/90, infatti, gli ospedali definiscono prodotto abortivo di (nome cognome) della madre e non prodotto del concepimento di (nome cognome) della madre. Questa dicitura viene poi riportata anche nei registri cimiteriali e a volte anche sulle lapidi, con ciò che ne deriva sui genitori e sull’impressione di tutti i cari, considerato che si tratta di una locuzione poco felice. È evidente che moltissimi genitori vorrebbero dare al proprio figlio un nome, ma questa concessione si scontra spesso con la resistenza dei cimiteri anche se, a ben vedere, non ci sono divieti espliciti per norma di legge.

A proposito di pratiche particolarmente controverse, si deve pur ricordare che il Ministero della Sanità, con una vecchia circolare risalente al 1988, era intervenuto nel tema dello “smaltimento” di tali “prodotti” (il virgolettato è d’obbligo, anche se tali locuzioni sono presenti nell’intervento succitato), vietando tale trattamento attraverso la rete fognante e ritenendo invece legittimo quello fra i rifiuti speciali. Tuttavia, la stessa circolare che ritiene opportunamente che un simile smaltimento, ritiene che violi i principi dell’etica comune. Indica dunque che la sepoltura debba avvenire in ogni caso, anche nell’ipotesi di assenza della richiesta dei genitori.

Ne deriva che, trascorse le 24 ore che sono riservate all’azione dei parenti, la struttura sanitaria in cui è presente la salma deve scegliere che cosa farne e, dunque, optare tra il conferimento fra i rifiuti speciali, che saranno poi inceneriti o trasformati in combustibile solido, sulla base delle norme europee in vigore, oppure destinare i “prodotti” alla sepoltura a proprio carico o in accordo con specifiche associazioni che si occupano di questo tema delicato.

Si ricorda che, per quanto possa essere moralmente discutibile per molti, la scelta prevalente è quella dello smaltimento tra i rifiuti, in analogia a quanto previsto per le parti anatomiche che non sono riconoscibili.

Le diverse regole nelle regioni italiane

Fin qui, uno sguardo generale sulle norme in vigore sul nostro territorio. Può tuttavia essere utile ricordare che alcune regioni hanno introdotto dei regolamenti ancora più specifici.

Per esempio, in Lombardia è in vigore un dovere da parte dell’operatore ospedaliero di informare i genitori sulla possibilità di domandare la sepoltura del bambino non nato, qualunque sia l’età gestazionale del bambino.

In mancanza di richiesta della sepoltura da parte del genitore, la regione provvederà comunque alla sepoltura del feto come abitualmente si fa con le parti anatomiche riconoscibili di cui abbiamo fatto già cenno in questo approfondimento.

Un approccio simile si trova anche nelle Marche, dove la regione ha introdotto l’obbligo di una corretta informazione scritta da condividere con i genitori sull’esistenza della possibilità  di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo, e su ciò che accade in mancanza di tale richiesta.

L’opuscolo, insieme alla richiesta di consenso formale, deve essere consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria.

Per la sepoltura al cimitero è inoltre stato previsto che non sia obbligatorio indicare nell’eventuale lapide il cognome di uno o entrambi i genitori. È infatti possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l’effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento.

Il seppellimento di un bambino non nato: un aiuto per il funerale in caso di aborto

Quanto sopra abbiamo cercato di riassumere dimostra in maniera molto evidente quanto sia difficile cercare di gestire le fasi legate alla sepoltura di un bambino mai nato: un evento drammatico che i genitori affrontano con profondo dolore e disagio.

In questo scenario, permettere al bimbo non nato di ottenere una degna sepoltura può essere utile non solamente per ragioni etiche, quanto anche per permettere ai genitori di ottenere una mano concreta nell’elaborazione del lutto e nel suo superamento, considerato che il seppellimento e la presenza fisica di una tomba può essere di grande ausilio.

Proprio per questo motivo invitiamo i lettori che dovessero essere interessati a contattare le agenzie funebri specializzate in questo tipo di servizio utilizzando il comparatore di Lastello.it.

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