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Donare il corpo alla ricerca scientifica: come fare?

Non tutti sanno che da qualche anno è possibile donare il proprio corpo alla ricerca scientifica in modo semplice e pratico, disponendo in tal modo che cosa accade ai propri resti dopo la morte. Si tratta di una donazione molto importante, considerato che attraverso questo gesto è possibile favorire la realizzazione di nuovi studi e una migliore formazione dei medici e di coloro che operano in ambito sanitari. Ma come avviene tutto ciò?

La legge che disciplina la donazione del corpo per la ricerca scientifica

Il quarto normativo che favorisce la donazione del corpo per la ricerca scientifica è la legge 10/2020, intitolata Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica (qui il documento in Gazzetta Ufficiale).

Grazie a tale legge è oggi possibile donare il proprio corpo e i propri tessuti alla ricerca scientifica e alla formazione medica, consentendo a medici e ricercatori di poter conseguire la migliore formazione e supportare i passi in avanti nel progresso degli studi di particolari malattie o terapie.

Donare il corpo alla ricerca scientifica: come fare

Grazie alla succitata legge, oggi donare il proprio corpo alla ricerca scientifica è molto semplice.

Tutto quello che il donatore interessato deve fare è esprimere la propria volontà all’interno delle Disposizioni anticipate di trattamento (le DAT, comunemente chiamato testamento biologico).

È pertanto sufficiente compilare le proprie DAT, inserendo la volontà di donare il proprio corpo alla ricerca, e depositarle presso l’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza, o presso un notaio in tutto il territorio nazionale.

Così facendo, le proprie disposizioni potranno trovare adeguata applicazione al momento del decesso. Per far ciò, però, è anche necessario indicare nelle DAT il nome di un fiduciario, ovvero di una persona di fiducia che si faccia carico di far rispettare le proprie volontà nel momento in cui non si sarà più in grado di prendere decisioni autonome o, come nel caso della donazione del corpo e dei tessuti alla ricerca scientifica, dopo la morte.

In assenza dell’indicazione di un fiduciario indicato nelle DAT, invece, non è possibile divenire donatori post-mortem: spetta infatti al fiduciario, una volta accertato il decesso, segnalare ai medici la presenza delle DAT e la volontà di donare il corpo alla ricerca.

Una ulteriore cautela che è spesso consigliata a tutti i quali vogliono perseguire questo obiettivo: informare anche le strutture accademiche che potrebbero ricevere il nostro corpo delle proprie intenzioni, in maniera tale che siano altresì informate di tale eventualità. Ricordiamo che sul territorio esistono diversi centri identificati per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi, quali:

  • Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
  • R.C.C.S. Multimedica
  • Università degli studi di Padova
  • Università degli studi di Brescia
  • R.C.C.S. Istituto neurologico mediterraneo Neuromed
  • R.C.C.S. Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato
  • Azienda ospedaliero universitaria di Sassari
  • Sapienza Università di Roma
  • Università degli studi di Messina
  • Humanitas University
  • Università degli studi di Palermo.

L’incarico del fiduciario

La legge prevede che l’incarico del fiduciario e del suo sostituto può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità che sono state previste per la sua nomina, senza alcun obbligo di motivazione.

La donazione per i minori di età

La norma in vigore prevede anche che la donazione possa essere prevista per il corpo dei minori di età defunti. In questo caso il consenso all’utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle consuete forme da entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui può essere espressa anche da uno solo dei soggetti di cui sopra.

Cosa succede dopo la donazione del corpo alla ricerca scientifica

Ricordiamo infine che la legge 10/2020 prevede che in ogni caso i corpi vengano restituiti alla famiglia in condizioni dignitose entro e non oltre un anno dall’avvenuta donazione. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese della tumulazione, quelle per l’eventuale cremazione, sono a carico dei centri di riferimento.

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