cappella privata

Posso essere seppellito in giardino?

Molte persone hanno talmente a cuore la propria casa che vorrebbero essere seppellite nel giardino dell’abitazione. Ma si tratta di un’opportunità realmente percorribile o no?

Per comprendere se si possa legittimamente essere seppelliti in giardino bisogna prima di tutto citare l’art. 340 T.U.LL.SS., che vieta categoricamente la sepoltura dei cadaveri fuori dai cimiteri.

Vi è però un’eccezione subito chiarita dalla stessa norma, che ammette la sepoltura dei cadaveri fuori dai cimiteri se sia stato costituito un sepolcro privato, ai sensi degli artt. 101 – 104 D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Insomma, dalla lettura superficiale della norma sembrerebbe che se si riuscisse ad attrezzarsi con una cappella privata, sarebbe realmente possibile esprimere il desiderio di essere seppelliti nel giardino di casa, o quasi. Ma è davvero così?

Le caratteristiche del sepolcro privato

Prima di tutto, bisogna condividere che per essere considerata fruibile ai fini di una sepoltura privata, la cappella gentilizia fuori dal cimitero (ovvero l’edificio ad uso funerario che il DPR 285/90 ha chiamato cappella privata di cui all’art. 340 del T.U.LL.SS.) deve essere privata e gentilizia (cioè, di famiglia) e non aperta al pubblico (pertanto, accessibile alla sola famiglia titolare della concessione di realizzazione).

Ora, se così non fosse, ovvero se la cappella gentilizia fosse aperta a persone diverse da quelle di famiglia, si finirebbe con l’ammettere l’apertura della cappella al pubblico, considerato che le persone di altra famiglia finirebbero con il costituirlo.

I requisiti del sepolcro privato funzionale alle sepolture fuori dal confine cimiteriale non sono però finiti qui. È infatti previsto che la cappella gentilizia sia posta a distanza di almeno 200 metri dai centri abitati e in un luogo che permetta alla cappella di essere “attorniata da fondi di proprietà della famiglia che ne chiede la concessione e sui quali la famiglia assume vincolo di inalienabilità e di inedificabilità”, con vincoli che devono essere costituiti attraverso atto unilaterale autenticato, registrato e trascritto oppure con atto pubblico notarile bilaterale, sempre registrato e trascritto.

Ancora, è necessario che la proprietà dei terreni su cui sorgerà la cappella gentilizia sia di proprietà del fondatore del sepolcro, che è l’unico che può restringere il diritto di uso dello stesso a sola parte dei membri della famiglia, e che risponda a tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/90 per le sepolture private entro i cimiteri. (e tra questi anche quelli di cui all’art. 92 e 93 del DPR 285/90).

Per la cappella privata serve la concessione del Comune?

Ricordiamo inoltre che per l’utilizzo di una cappella privata che possa ospitare le spoglie dei membri della famiglia è necessaria la concessione del Comune, il cui iter autorizzatorio è stabilito dal Capo XXI del DPR 285/90, valutato che la possibilità di erigere una cappella gentilizia all’esterno di un cimitero sul terreno comunale è eccezione alla regola della demanialità comunale del cimitero.

Peraltro, il fatto che si tratti di un’eccezione è avvalorata anche dal fatto che l’art. 103 DPR 285/90 consente di imporre tasse di concessione per la sepoltura gentilizia, permettendo così al Comune di incassare entrate che avrebbe acquisito se la concessione fosse stata all’interno del cimitero.

 

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