Cosa fa il curatore dell’eredità giacente?

Recentemente abbiamo visto chi sia il curatore dell’eredità giacente e quale sia il suo ruolo nella gestione dell’eredità non ancora accettata. Ma quali sono esattamente i suoi compiti?

Per scoprirlo si può ricorrere alla lettura dell’art. 529 c.c., che indica in modo chiaro quali siano i compiti del curatore.

Il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

Riassumendo quanto emerge dalla lettura del tenore dell’art. 529 c.c., il curatore dell’eredità giacente ha il compito di realizzare tutti gli atti che sono utili alla conservazione e all’amministrazione dell’asse ereditario, come ad esempio concludere un contratto di mutuo per sostenere le spese di manutenzione del patrimonio, stipulare un contratto di locazione su un bene immobile che fa parte del compendio ereditario e, ancora, riscuotere canoni di locazione, pagare utenze, escutere crediti e così via.

Ancora, nello svolgimento della propria attività, il curatore dell’eredità giacente non può comunque ritenersi pienamente libero, considerato che:

  • per compiere atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del tribunale
  • deve presentare il rendiconto della propria gestione.

Il compimento di atti di straordinaria amministrazione

Riprendendo quanto rammentato in chiusura dello scorso paragrafo, facciamo qui un rapido cenno nel sottolineare come per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione il curatore debba presentare uno specifico ricorso al tribunale, in composizione collegiale, che provvederà in camera di consiglio.

Se poi tra i beni ereditari vi è un’azienda, allora la continuazione dell’attività di impresa deve essere autorizzata dal giudice.

La legittimazione attiva e passiva

Per quanto concerne la legittimazione attiva e passiva, la prima, volta a promuovere azioni a difesa dell’eredità, ricade proprio nella titolarità del curatore. Costui potrà pertanto proporre domande per riscuotere debiti scaduti o formulare azioni con cui rivendica la proprietà dei beni che appartengono all’asse ereditario, oltre che compiere tutti quegli atti che possono meglio tutelare il patrimonio ereditario.

Il curatore dell’eredità giacente gode altresì della legittimazione passiva, potendo resistere ad eventuali istanze rivolte contro il patrimonio ereditario.

L’inventario dei beni

La prima attività che viene svolta dal curatore, una volta che avrà accettato l’incarico e avrà prestato giuramento, è quella dell’inventario dei beni.

Per far ciò, seguirà le disposizioni previste in materia di accettazione con beneficio di inventario ex art. 531 c.c. La procedura, disciplinata all’art. 769 c.p.c., prevede che l’inventario sia redatto a cura di un cancelliere o di un notaio, e che il verbale contenga:

  • la descrizione degli immobili con indicazione della loro natura, della loro situazione, dei confini, dei numeri di catasto e delle mappe censuarie
  • la descrizione e la stima dei mobili, con dettaglio del peso e del marchio per quelli in oro e in argento
  • l’indicazione della quantità e della specie delle monete per il denaro contante
  • l’indicazione di altre attività e passività
  • la descrizione di carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, che devono essere firmate all’inizio e alla fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale dovrà anche accertare in modo sommario lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli e lineare gli intervalli.

All’interno del verbale ci sarà anche spazio per annotare se qualcuno degli interessati ha contestato l’opportunità di inventariare qualche oggetto, facendo altresì menzione di quali sono state le osservazioni avanzate dalle parti.

Infine, il curatore – per poter effettuare il suo compito – può essere autorizzato a richiedere all’Agenzia delle entrate le informazioni che risultano dall’archivio dei rapporti finanziari del defunto, per essere edotto sulla presenza di debiti o crediti tributari.

Ancora, il curatore può acquisire le informazioni dai pubblici registri, effettuando visure al PRA, al Catasto, al Registro delle Imprese o alla Conservatoria.

La ricerca degli eredi

Una volta che il curatore dell’eredità giacente avrà effettuato l’inventario, si procederà con la ricerca dei chiamati all’eredità del de cuius. D’altronde, l’eredità giace in modo temporanea proprio in attesa dell’accettazione da parte dei vocati all’eredità!

Ora, il curatore nella sua ricerca potrà partire dall’anagrafe del luogo di nascita del defunto per poi passare al luogo della sua ultima residenza. È dunque necessario analizzare il registro delle successioni per reperire la pubblicazione del testamento.

In ogni caso, il curatore dovrà dare atto delle sue attività nella rendicontazione che andrà poi depositata in Tribunale.

La vendita dei beni ereditari

Il curatore dovrà inoltre occuparsi della vendita dei beni ereditari. A guidare le attività del curatore è l’art. 783 c.c., secondo cui:

  • la vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei 30 giorni successivi alla formazione dell’inventario salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga diversamente
  • la vendita dei beni immobili deve essere autorizzata dal tribunale in composizione collegiale con decreto in camera di consiglio solo nei casi di necessità, come ad esempio avviene nelle ipotesi di pagamento dei beni ereditari, o di utilità evidente.

Una volta effettuata la vendita, il curatore dovrà depositare le somme che ricava dalla vendita su un conto corrente ad hoc intestato alla procedura, in un istituto di credito.

Il pagamento dei debiti dell’eredità

Dopo aver redatto l’inventario e ottenuta l’autorizzazione del tribunale, il curatore potrà procedere anche al pagamento dei debiti ereditari e dei legati. Per ottenere la suddetta autorizzazione, il curatore dovrà depositare un ricorso a cui seguirà il pagamento del contributo unificato che può essere prenotato a debito solo nelle ipotesi di procedura avviata d’ufficio.

Di qui, due distinzioni.

La prima è la liquidazione individuale. Il curatore può infatti vendere i beni che fanno parte dell’eredità senza necessariamente attivare la seconda strada, la liquidazione concorsuale, fatta salva l’ipotesi di opposizione. Se dunque non provvede alla liquidazione concorsuale, il pagamento dei creditori e dei legatari avverrà nell’ordine i cui ne fanno richiesta e – in caso di richieste giunte contemporaneamente – nel rispetto dei diritti di prelazione dei creditori.

La seconda è la già citata liquidazione concorsuale. Può infatti accadere che i legatari o i creditori facciano opposizione. In questa ipotesi il curatore non può procedere ad alcun pagamento individuale, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo quanto viene previsto dalla normativa in materia di accettazione beneficiaria. Ma come funziona?

In sintesi, creditori e legatari vengono avvisati dal notaio del luogo dell’aperta successione ed entro 30 giorni dalla loro opposizione possono far pervenire le dichiarazioni di reddito. L’invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza, ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Dal momento della pubblicazione dell’avviso ai creditori:

  • non possono essere avviate procedure esecutive a istanza dei creditori
  • possono essere continuate le procedure esecutive in corso ma la parte di prezzo che dovesse residuare dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari dovrà essere distribuita in base allo stato di graduazione
  • i crediti a termine diventano esigibili
  • viene sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari. Ai creditori è riconosciuto il diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Ricevute le dichiarazioni di credito, il curatore – con l’assistenza del notaio:

  • liquida i beni facendosi autorizzare dal tribunale in caso di alienazioni
  • elabora lo stato di graduazione in cui i criteri sono collocati sulla base dei rispettivi diritti di prelazione
  • trasmette un avviso ai creditori con raccomandata a/r in relazione allo stato di graduale
  • provvede alla pubblicazione per estratto sulla G.U.
  • in assenza di reclami lo stato di graduazione diviene definitivo dopo 30 giorni dalla pubblicazione e diviene titolo esecutivo
  • provvede al pagamento di creditori e legatari in base allo stato di graduazione divenuto definitivo o dopo il passaggio ingiudicato della sentenza che ha deciso sul reclamo.

Aspetti fiscali e rendiconto del curatore

Concludiamo infine con due brevi cenni sugli aspetti fiscali e sull’obbligo di rendiconto.

Per quanto concerne i primi, il curatore deve presentare:

  • la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data in cui ha avuto notizia legale della nomina se è successiva all’apertura della successione
  • la dichiarazione dei redditi
  • gli adempimenti contabili e quelli IVA per le operazioni svolte dal defunto titolare di Partita IVA.

Dovrà inoltre adempiere agli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti di imposta ex DPR 600/73.

Infine, concludiamo rammentando come tra gli obblighi del curatore vi sia quello della rendicontazione, una sorta di forma di controllo sull’operato del curatore dell’eredità giacente, esercitabile da creditori, legatari o ogni interessato sulla gestione del patrimonio ereditario.

Il rendiconto deve essere presentato al Tribunale che esercita la vigilanza sulle azioni del curatore, e da questi approvato.

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