Non tutti sanno che le caratteristiche costruttive della bara, così come le sue modalità di trasporto, sono rigidamente stabilite dalla circolare n. 24 del 24/6/1993 dell’allora Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute).
Ma che cosa prevede tale normativa di riferimento? Come deve essere realizzata la bara?
Materiale della bara
Cominciamo subito con il sottolineare che la legge prevede che i materiali impiegati per la costruzione della bara, intendendo come tale i “contenitori atti al trasporto dei cadaveri” siano in grado di assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l’impermeabilità del feretro. Tale indicazione si è tradotta nell’utilizzo di legno massiccio, con lastra di zinco o piombo.
Peraltro, nulla dice la legge sulle modalità di sovrapposizione di questi materiali. Si potrebbe pertanto ben scegliere di applicare la lastra all’esterno, anche se per motivi estetici si preferisce riporre all’interno il materiale metallico, lasciando invece all’esterno la copertura in legno.
Anche l’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90 fornisce alcune utili indicazioni sulle tecniche da seguire per la realizzazione della bara di legno, stabilendo che ogni parete sia costituita da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, le quali dovranno essere saldamente congiunte con collante di sicura duratura presa. Nel senso della larghezza potranno invece essere utilizzate più tavole.
La chiusura della bara
È sempre la legge a sottolineare come la cassa metallica debba essere chiusa in maniera ermetica attraverso la saldatura a fuoco o a freddo, continua ed estesa su tutti i bordi della zona di contatto degli elementi da saldare.
Il trasporto della bara
La normativa ha quindi introdotto diverse regole per la composizione della bara, a seconda della necessità di trasporto.
In particolare, qualsiasi sia il tipo di sepoltura, è previsto l’uso di una singola cassa (legno) se il trasporto è inferiore a 100 km, o di una doppia cassa (legno e metallo) se invece il trasporto è di oltre i 100 km.
Se invece il trasporto della bara avviene verso il forno crematorio, allora si dovrà garantire uno spessore del legno, a fondo intaglio, di almeno 20 mm se la destinazione è inferiore a 100 km, o di 25 mm se invece la destinazione supera i 100 km, intendendo la lunghezza del trasporto come il tragitto prevedibile.
Di qui, una possibile incomprensione tra il materiale normativo di cui sopra che, come abbiamo visto, prevede la presenza di un controferetro metallico, che incontra un’eccezione nella sola ipotesi del trasporto “breve”. Oltre i 100 km è invece d’obbligo la doppia cassa a prescindere dalla tipologia di trattamento del cadavere, e – dunque – anche in caso di cremazione.
Infine, si tenga conto come la stessa procedura per i trasporti oltre i 100 km si applica sempre in quelle ipotesi in cui il cadavere sia portatore di malattie infettive diffusive, e per i trasporti internazionali da e verso Paesi che non aderiscono alla Convenzione internazionale di Berlino.
Perché viene prevista una differente tipologia di bara
Per quanto concerne le ragioni che inducono il legislatore a prevedere differenti tipologie di bare, è facile pensare al fatto che una bara più robusta sia in grado di offrire maggiori rassicurazioni sulla tenuta del feretro, pur nella considerazione che anche nei trasporti più brevi possono verificarsi del fenomeni che potrebbero essere non gestiti dalla sola cassa di legno, e che i tempi di attesa per alcune procedure (es. la cremazione) potrebbero essere più lunghi di quelli di altre forme di trattamento del corpo, richiedendo pertanto una maggiore attenzione che vada al di là dei requisiti minimi normativi.