Quali sono le responsabilità del curatore dell’eredità giacente?

Il curatore risponde alla legge per dolo, colpa grave e colpa lieve, con il parametro della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c. Si tratta pertanto di un deciso ampliamento dei profili di responsabilità civile rispetto all’erede beneficiato, considerato che il curatore dell’eredità giacente amministrai beni ereditari nell’interesse altrui, e non proprio.

Ciò premesso, quali sono le responsabilità sotto il profilo penale?

Le responsabilità penali del curatore dell’eredità giacente

Come abbiamo avuto modo di sottolineare in altri approfondimenti sul tema comparsi su questo sito, il curatore deve gestire e amministrare il compendio ereditario. Ma che cosa accade se non lo fa o, magari, si appropria dei beni dell’eredità?

Secondo orientamento prevalente giurisprudenziale, tale comportamento integra il reato di peculato ex art. 314 c.p. e non di appropriazione indebita. Se infatti il delitto di appropriazione indebita è un reato comune, il peculato è qualificato come un reato proprio, in cui il soggetto attivo (il curatore) è pubblico ufficiale e va annoverato fra gli ausiliari del giudice. Costui è dunque tenuto, sotto giuramento, a custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità sotto la direzione e la sorveglianza del giudice, da esplicarsi attraverso appositi provvedimenti.

Ancora, evidenzia la sentenza Cass. Penn. 34335/2010, il curatore:

  • esercita poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva destinazione
  • è obbligato al rendiconto della propria amministrazione, cui consegue l’approvazione e la consegna all’erede del patrimonio convenientemente gestito.

Tali compiti, prosegue la pronuncia ora richiamata, “sono espressione tipica della funzione pubblica esercitata in ausilio all’attività del giudice e, conseguentemente, non può negarsi la qualità di pubblico ufficiale del curatore dell’eredità giacente e la inquadrabilità della condotta di appropriazione di un bene ereditario da parte di tale soggetto qualificato nel reato proprio di cui all’art. 314 c.p.”.

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