Uno degli eventi più traumatici per una coppia di futuri genitori è la perdita del proprio bimbo a causa di un aborto precoce. Ma quale è la sorte del feto? È possibile seppellirlo? E che cosa bisogna fare?
Iniziamo con il rammentare che la maggior parte degli aborti precoci – intendendo per tali quelli che avvengono nel corso del primo trimestre – inizia con un sanguinamento cui fa seguito l’espulsione spontanea dell’embrione, o del feto. In altri casi, l’embrione o il feto non vengono espulsi, rimanendo dunque nell’utero.
In ogni caso, il corpo dell’embrione / feto, spesso di piccolissime dimensioni, non è certo privo di “significati” per la donna che l’ha accolto per qualche settimana. È ben probabile che per la donna quel piccolo corpo sia a tutti gli effetti un figlio mai nato, del quale ha percepito i parametri vitali (si pensi al battito della prima ecografia), e che dunque quell’aborto costituisca un trauma che necessita di una particolare cura, al fine di contenere i riflessi emozionali negativi che potrebbero sorgere.
Di qui, qualche riflessione sul destino dell’embrione / feto, che molte coppie di futuri genitori potrebbero voler seppellire. Il percorso per poter arrivare questo obiettivo è però diverso a seconda che l’aborto avvenga in ambito domestico, o in ambito clinico.
Iniziamo con il rammentare che se l’espulsione dell’embrione / feto avviene in ambito domestico, la donna è libera di scegliere (insieme al compagno) che cosa vuol fare del piccolo corpo, senza dover compilare alcun modulo. Il modulo, come vedremo, sarà necessario nel caso in cui decida di ottenere una sepoltura in area cimiteriale comunale. Di contro, se l’espulsione avviene in ospedale, in modo spontaneo o chirurgico per raschiamento, è necessario seguire specifica procedura.
Detto ciò, l’art. 7 del DPR 285/1990, al comma 3 prevede che a richiesta dei genitori nel cimitero possano essere raccolti anche i “prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane”, ovvero frutto di un aborto precoce. In questo casso, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro e non oltre le 24 ore dall’espulsione o dall’estrazione del feto, una domanda di seppellimento all’unità sanitaria locale, accompagnata da un certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
Dunque, se i genitori lo desiderano, in caso di aborto precoce la sepoltura di embrioni e feti è possibile anche prima delle 28 settimane di età gestazionale, purché la richiesta sia presentata entro 24 ore dall’espulsione. Si tenga in considerazione che la legge non stabilisce alcun limite di età gestazionale al di sotto del quale non si possa richiedere la sepoltura.