Successioni: chi può succedere?

Come abbiamo già avuto modo di ricordare, la successione è quel procedimento giuridico per cui, alla morte del de cuius, segue la trasmissione ad altri soggetti dei suoi rapporti patrimoniali, attraverso un insieme di regole che disciplina in maniera rigida tale scenario, sia nel caso in cui sia presente un testimone, sia nell’ipotesi in cui invece la successione sia pienamente legittima.

Ora, è bene sottolineare che le persone a cui viene trasmesso tutto o parte il patrimonio del soggetto scomparso sono i successori, o eredi. Ma non tutti, contrariamente a quanto si è superficialmente portati a pensare, possono diventare tali.

La capacità di succedere

Per poter comprendere chi siano i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possono diventare successori, è opportuno introdurre il concetto di capacità successoria, o capacità di succedere, intendendo per tale l’idoneità di un soggetto a diventare erede di altro soggetto defunto.

Tale capacità è disciplinata dall’art. 462 del Codice Civile, secondo cui:

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Dunque, con riferimento alle persone fisiche, la capacità di succedere è riconosciuta a coloro che sono noti o concepiti al momento dell’apertura della successione stessa, che di norma coincide con il momento della morte del soggetto della cui eredità si parla. Salvo prova contraria è inteso concepito il soggetto che nasce entro trecento giorni dal decesso del de cuius.

Attenzione, però: le regole di cui sopra valgono solo nel caso di successione legittima, ovvero nel caso in cui il de cuius non abbia lasciato alcun testamento.

Nell’ipotesi in cui invece si ricada all’interno della successione testamentaria, alle categorie di soggetti di cui sopra si potranno aggiungere anche altri soggetti, perfino non ancora concepiti (si pensi al soggetto che decide di lasciare una parte del patrimonio al futuro figlio del proprio figlio). 

Le persone giuridiche nella successione

Una lettura attenta del tenore dell’art. 462 c.c. manifesta il fatto che il legislatore è inteso occuparsi in tal frangente solo delle persone fisiche. Nel caso di successione testamentaria, però, è lecito ritenere che anche le persone giuridiche, così come tutti gli enti, anche se privi di riconoscimento giuridico, possano ereditare.

Naturalmente, nulla può essere ereditato nel caso di successione legittima da parte delle persone giuridiche.

L’indegnità

Fin qui, una breve panoramica sui soggetti che hanno capacità di succedere. Esistono tuttavia delle ipotesi in cui i soggetti non hanno capacità di succedere, poiché a loro è negata la capacità di accedere all’eredità: parliamo delle ipotesi di indegnità, ricollegabili alla manifestazione di alcuni fatti particolarmente gravi, accertati giudizialmente, quali:

  • omicidio, anche se non consumato, ma solo tentato, di un ereditando o di uno stretto congiunto di costui;
  • commissione di un delitto che è punibile con le norme sull’omicidio verso un ereditando o uno stretto congiunto di costui;
  • denuncia calunniosa delle stesse persone di cui sopra, se riguarda un reato che è punibile con l’ergastolo, o con reclusione per almeno tre anni, ovvero falsa testimonianza ai loro danni;
  • forzatura della volontà testamentaria, sia per violenza che per dolo;
  • distruzione, falsificazione, alterazione o occultamento del testamento del de cuius.

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