{"id":6103,"date":"2024-05-09T12:16:31","date_gmt":"2024-05-09T10:16:31","guid":{"rendered":"https:\/\/lastello.it\/blog\/?p=6103"},"modified":"2024-05-09T12:16:31","modified_gmt":"2024-05-09T10:16:31","slug":"funerale-aborto-cosa-dice-la-legge-per-la-sepoltura-dei-feti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lastello.it\/blog\/funerale-aborto-cosa-dice-la-legge-per-la-sepoltura-dei-feti\/","title":{"rendered":"Funerale aborto: cosa dice la legge per la sepoltura dei feti"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019aborto \u00e8 un momento particolarmente doloroso nella vita dei familiari del bimbo mai nato. Si tratta di una condizione oggetto di profonda drammaticit\u00e0, con un dolore che spesso non solo si manifesta dopo l\u2019immediata notizia dell\u2019aborto, quanto anche nei giorni, nelle settimane, nei mesi e negli anni successivi, accompagnando cos\u00ec la madre e tutti i cari del piccolo per la vita.<\/p>\n<p>Ma <strong>che cosa prevede la legge per il seppellimento degli embrioni e dei feti umani<\/strong>?<\/p>\n<h2>Cosa dice il Regolamento di polizia mortuaria<\/h2>\n<p>Per prima cosa, il DPR 285\/90 (Regolamento di polizia mortuaria) indica all\u2019art. 7 quali sono i criteri per la sepoltura di chi muore alla nascita o prima di nascere.<\/p>\n<p>In particolare, <strong>se il feto nasce vivo<\/strong>, a qualunque epoca gestazionale e subito dopo deceduto o nato morto da gravidanze che abbiano superato le 28 settimane di gestazione,<strong> \u00e8 obbligatorio fare la registrazione all\u2019anagrafe<\/strong>. Per quanto concerne la sepoltura, i feti saranno considerati al pari di chi muore a qualunque et\u00e0 dopo la nascita.<\/p>\n<p>I <strong>feti nati morti in et\u00e0 gestazionale compresa tra le 20 e le 28 settimane<\/strong> vengono invece definiti come <em>prodotti abortivi<\/em>. La sepoltura \u00e8 in questo caso obbligatoria in analogia alle parti anatomiche che sono riconoscibili. I genitori hanno 24 ore di tempo per occuparsi personalmente di questa procedura, dopo la quale la sepoltura diviene a carico della struttura ospedaliera. In questo caso, il permesso per il trasporto e la sepoltura viene rilasciato direttamente dall\u2019unit\u00e0 sanitaria locale (e non dal Comune, come invece avviene di norma).<\/p>\n<p>Vi \u00e8 poi l\u2019ultimo caso, <strong>relativo agli embrioni e ai feti umani deceduti prima delle 20 settimane di gestazione.<\/strong> In questo caso la legge li definisce come <em>prodotti del concepimento<\/em>. I parenti o chi per essi hanno 24 ore di tempo per scegliere di occuparsi personalmente della sepoltura, superate le quali si entra in un ambito che non \u00e8 specificatamente normato.<\/p>\n<p>Ricordiamo inoltre che sempre secondo il DPR 285\/90, infatti, gli ospedali definiscono <em>prodotto abortivo di (nome cognome) della madre<\/em> e non <em>prodotto del concepimento di (nome cognome) della madre<\/em>. Questa dicitura viene poi riportata anche nei registri cimiteriali e a volte anche sulle lapidi, con ci\u00f2 che ne deriva sui genitori e sull\u2019impressione di tutti i cari, considerato che si tratta di una locuzione poco felice. \u00c8 evidente che moltissimi genitori vorrebbero dare al proprio figlio un nome, ma questa concessione si scontra spesso con la resistenza dei cimiteri anche se, a ben vedere, non ci sono divieti espliciti per norma di legge.<\/p>\n<p>A proposito di pratiche particolarmente controverse, si deve pur ricordare che il Ministero della Sanit\u00e0, con una vecchia circolare risalente al 1988, era intervenuto nel tema dello \u201csmaltimento\u201d di tali \u201cprodotti\u201d (il virgolettato \u00e8 d\u2019obbligo, anche se tali locuzioni sono presenti nell\u2019intervento succitato), vietando tale trattamento attraverso la rete fognante e ritenendo invece legittimo quello fra i rifiuti speciali. Tuttavia, la stessa circolare che ritiene opportunamente che un simile smaltimento, ritiene che violi i principi dell\u2019etica comune. Indica dunque che la sepoltura debba avvenire in ogni caso, anche nell\u2019ipotesi di assenza della richiesta dei genitori.<\/p>\n<p>Ne deriva che, trascorse le 24 ore che sono riservate all\u2019azione dei parenti, la struttura sanitaria in cui \u00e8 presente la salma deve scegliere che cosa farne e, dunque, optare tra il conferimento fra i rifiuti speciali, che saranno poi inceneriti o trasformati in combustibile solido, sulla base delle norme europee in vigore, oppure destinare i \u201cprodotti\u201d alla sepoltura a proprio carico o in accordo con specifiche associazioni che si occupano di questo tema delicato.<\/p>\n<p>Si ricorda che, per quanto possa essere moralmente discutibile per molti, la scelta prevalente \u00e8 quella dello smaltimento tra i rifiuti, in analogia a quanto previsto per le parti anatomiche che non sono riconoscibili.<\/p>\n<h2>Le diverse regole nelle regioni italiane<\/h2>\n<p>Fin qui, uno sguardo generale sulle norme in vigore sul nostro territorio. Pu\u00f2 tuttavia essere utile ricordare che alcune regioni hanno introdotto dei regolamenti ancora pi\u00f9 specifici.<\/p>\n<p>Per esempio, in Lombardia \u00e8 in vigore un dovere da parte dell\u2019operatore ospedaliero di informare i genitori sulla possibilit\u00e0 di domandare la sepoltura del bambino non nato, qualunque sia l\u2019et\u00e0 gestazionale del bambino.<\/p>\n<p>In mancanza di richiesta della sepoltura da parte del genitore, la regione provveder\u00e0 comunque alla sepoltura del feto come abitualmente si fa con le <em>parti anatomiche riconoscibili <\/em>di cui abbiamo fatto gi\u00e0 cenno in questo approfondimento.<\/p>\n<p>Un approccio simile si trova anche nelle Marche, dove la regione ha introdotto l\u2019obbligo di una corretta informazione scritta da condividere con i genitori sull\u2019esistenza della possibilit\u00e0\u00a0 di richiedere, nei limiti e con le modalit\u00e0 previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del <em>prodotto abortivo<\/em>, e su ci\u00f2 che accade in mancanza di tale richiesta.<\/p>\n<p>L\u2019opuscolo, insieme alla richiesta di consenso formale, deve essere consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria.<\/p>\n<p>Per la sepoltura al cimitero \u00e8 inoltre stato previsto che non sia obbligatorio indicare nell\u2019eventuale lapide il cognome di uno o entrambi i genitori. \u00c8 infatti possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponder\u00e0 l\u2019effettiva appartenenza anagrafica del <em>prodotto del concepimento<\/em>.<\/p>\n<h2>Il seppellimento di un bambino non nato: un aiuto per il funerale in caso di aborto<\/h2>\n<p>Quanto sopra abbiamo cercato di riassumere dimostra in maniera molto evidente quanto sia difficile cercare di gestire le fasi legate alla sepoltura di un bambino mai nato: un evento drammatico che i genitori affrontano con profondo dolore e disagio.<\/p>\n<p>In questo scenario, permettere al bimbo non nato di ottenere una degna sepoltura pu\u00f2 essere utile non solamente per ragioni etiche, quanto anche per permettere ai genitori di ottenere una mano concreta nell\u2019elaborazione del lutto e nel suo superamento, considerato che il seppellimento e la presenza fisica di una tomba pu\u00f2 essere di grande ausilio.<\/p>\n<p>Proprio per questo motivo invitiamo i lettori che dovessero essere interessati a contattare le agenzie funebri specializzate in questo tipo di servizio utilizzando il comparatore di Lastello.it.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019aborto \u00e8 un momento particolarmente doloroso nella vita dei familiari del bimbo mai nato. 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