{"id":5594,"date":"2022-05-11T12:02:37","date_gmt":"2022-05-11T10:02:37","guid":{"rendered":"https:\/\/lastello.it\/blog\/?p=5594"},"modified":"2022-05-11T12:02:37","modified_gmt":"2022-05-11T10:02:37","slug":"cosa-fa-curatore-eredita-giacente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lastello.it\/blog\/cosa-fa-curatore-eredita-giacente\/","title":{"rendered":"Cosa fa il curatore dell\u2019eredit\u00e0 giacente?"},"content":{"rendered":"\n<p>Recentemente abbiamo visto <a href=\"https:\/\/lastello.it\/blog\/eredita-giacente\/\">chi sia il curatore dell\u2019eredit\u00e0 giacente<\/a> e quale sia il suo <a href=\"https:\/\/lastello.it\/blog\/responsabilita-curatore-eredita-giacente\/\">ruolo nella gestione dell\u2019eredit\u00e0 non ancora accettata<\/a>. Ma quali sono esattamente i suoi compiti?<\/p>\n\n\n\n<p>Per scoprirlo si pu\u00f2 ricorrere alla lettura dell\u2019art. 529 c.c., che indica in modo chiaro quali siano i compiti del curatore.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Il curatore \u00e8 tenuto a procedere all&#8217;inventario dell&#8217;eredit\u00e0, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell&#8217;eredit\u00e0 o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Riassumendo quanto emerge dalla lettura del tenore dell\u2019art. 529 c.c., <strong>il curatore dell\u2019eredit\u00e0 giacente ha il compito di realizzare tutti gli atti che sono utili alla conservazione e all\u2019amministrazione dell\u2019asse ereditario<\/strong>, come ad esempio concludere un contratto di mutuo per sostenere le spese di manutenzione del patrimonio, stipulare un contratto di locazione su un bene immobile che fa parte del compendio ereditario e, ancora, riscuotere canoni di locazione, pagare utenze, escutere crediti e cos\u00ec via.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora, nello svolgimento della propria attivit\u00e0, il curatore dell\u2019eredit\u00e0 giacente non pu\u00f2 comunque ritenersi pienamente libero, considerato che:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>per compiere atti di straordinaria amministrazione \u00e8 necessaria l\u2019autorizzazione del tribunale<\/li><li>deve presentare il rendiconto della propria gestione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il compimento di atti di straordinaria amministrazione<\/h2>\n\n\n\n<p>Riprendendo quanto rammentato in chiusura dello scorso paragrafo, facciamo qui un rapido cenno nel sottolineare come per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione il curatore debba presentare uno specifico ricorso al tribunale, in composizione collegiale, che provveder\u00e0 in camera di consiglio.<\/p>\n\n\n\n<p>Se poi tra i beni ereditari vi \u00e8 un\u2019<strong>azienda<\/strong>, allora la continuazione dell\u2019attivit\u00e0 di impresa deve essere autorizzata dal giudice.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La legittimazione attiva e passiva<\/h2>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne la <strong>legittimazione attiva e passiva<\/strong>, la prima, volta a promuovere azioni a difesa dell\u2019eredit\u00e0, ricade proprio nella titolarit\u00e0 del curatore. Costui potr\u00e0 pertanto proporre domande per riscuotere debiti scaduti o formulare azioni con cui rivendica la propriet\u00e0 dei beni che appartengono all\u2019asse ereditario, oltre che compiere tutti quegli atti che possono meglio tutelare il patrimonio ereditario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il curatore dell\u2019eredit\u00e0 giacente gode altres\u00ec della legittimazione passiva, potendo resistere ad eventuali istanze rivolte contro il patrimonio ereditario.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L\u2019inventario dei beni<\/h2>\n\n\n\n<p>La prima attivit\u00e0 che viene svolta dal curatore, una volta che avr\u00e0 accettato l\u2019incarico e avr\u00e0 prestato giuramento, \u00e8 quella dell\u2019<strong>inventario dei beni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per far ci\u00f2, seguir\u00e0 le disposizioni previste in materia di accettazione con beneficio di inventario ex art. 531 c.c. La procedura, disciplinata all\u2019art. 769 c.p.c., prevede che l\u2019inventario sia redatto a cura di un cancelliere o di un notaio, e che il verbale contenga:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>la descrizione degli immobili con indicazione della loro natura, della loro situazione, dei confini, dei numeri di catasto e delle mappe censuarie<\/li><li>la descrizione e la stima dei mobili, con dettaglio del peso e del marchio per quelli in oro e in argento<\/li><li>l\u2019indicazione della quantit\u00e0 e della specie delle monete per il denaro contante<\/li><li>l\u2019indicazione di altre attivit\u00e0 e passivit\u00e0<\/li><li>la descrizione di carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, che devono essere firmate all\u2019inizio e alla fine dall\u2019ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale dovr\u00e0 anche accertare in modo sommario lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli e lineare gli intervalli.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>All\u2019interno del verbale ci sar\u00e0 anche spazio per annotare se qualcuno degli interessati ha contestato l\u2019opportunit\u00e0 di inventariare qualche oggetto, facendo altres\u00ec menzione di quali sono state le osservazioni avanzate dalle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, il curatore \u2013 per poter effettuare il suo compito \u2013 pu\u00f2 essere autorizzato a richiedere all\u2019Agenzia delle entrate le informazioni che risultano dall\u2019archivio dei rapporti finanziari del defunto, per essere edotto sulla presenza di debiti o crediti tributari.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora, il curatore pu\u00f2 acquisire le informazioni dai pubblici registri, effettuando visure al PRA, al Catasto, al Registro delle Imprese o alla Conservatoria.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La ricerca degli eredi<\/h2>\n\n\n\n<p>Una volta che il curatore dell\u2019eredit\u00e0 giacente avr\u00e0 effettuato l\u2019inventario, si proceder\u00e0 con la ricerca dei chiamati all\u2019eredit\u00e0 del <em>de cuius<\/em>. D\u2019altronde, l\u2019eredit\u00e0 giace in modo temporanea proprio in attesa dell\u2019accettazione da parte dei vocati all\u2019eredit\u00e0!<\/p>\n\n\n\n<p>Ora, il curatore nella sua ricerca potr\u00e0 partire dall\u2019anagrafe del luogo di nascita del defunto per poi passare al luogo della sua ultima residenza. \u00c8 dunque necessario analizzare il registro delle successioni per reperire la pubblicazione del testamento.<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, il curatore dovr\u00e0 dare atto delle sue attivit\u00e0 nella rendicontazione che andr\u00e0 poi depositata in Tribunale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La vendita dei beni ereditari<\/h2>\n\n\n\n<p>Il curatore dovr\u00e0 inoltre occuparsi della vendita dei beni ereditari. A guidare le attivit\u00e0 del curatore \u00e8 l\u2019art. 783 c.c., secondo cui:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>la <strong>vendita dei beni mobili<\/strong> deve essere promossa dal curatore nei 30 giorni successivi alla formazione dell\u2019inventario salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga diversamente<\/li><li>la <strong>vendita dei beni immobili<\/strong> deve essere autorizzata dal tribunale in composizione collegiale con decreto in camera di consiglio solo nei casi di necessit\u00e0, come ad esempio avviene nelle ipotesi di pagamento dei beni ereditari, o di utilit\u00e0 evidente.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Una volta effettuata la vendita, il curatore dovr\u00e0 depositare le somme che ricava dalla vendita su un conto corrente ad hoc intestato alla procedura, in un istituto di credito.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il pagamento dei debiti dell\u2019eredit\u00e0<\/h2>\n\n\n\n<p>Dopo aver redatto l\u2019inventario e ottenuta l\u2019autorizzazione del tribunale, il curatore potr\u00e0 procedere anche al <strong>pagamento dei debiti ereditari e dei legati<\/strong>. Per ottenere la suddetta autorizzazione, il curatore dovr\u00e0 depositare un ricorso a cui seguir\u00e0 il pagamento del contributo unificato che pu\u00f2 essere prenotato a debito solo nelle ipotesi di procedura avviata d\u2019ufficio.<\/p>\n\n\n\n<p>Di qui, due distinzioni.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima \u00e8 la <strong>liquidazione individuale<\/strong>. Il curatore pu\u00f2 infatti vendere i beni che fanno parte dell\u2019eredit\u00e0 senza necessariamente attivare la seconda strada, la liquidazione concorsuale, fatta salva l\u2019ipotesi di opposizione. Se dunque non provvede alla liquidazione concorsuale, il pagamento dei creditori e dei legatari avverr\u00e0 nell\u2019ordine i cui ne fanno richiesta e \u2013 in caso di richieste giunte contemporaneamente \u2013 nel rispetto dei diritti di prelazione dei creditori.<\/p>\n\n\n\n<p>La seconda \u00e8 la gi\u00e0 citata <strong>liquidazione concorsuale<\/strong>. Pu\u00f2 infatti accadere che i legatari o i creditori facciano opposizione. In questa ipotesi il curatore non pu\u00f2 procedere ad alcun pagamento individuale, ma deve provvedere alla liquidazione dell\u2019eredit\u00e0 secondo quanto viene previsto dalla normativa in materia di accettazione beneficiaria. Ma come funziona?<\/p>\n\n\n\n<p>In sintesi, creditori e legatari vengono avvisati dal notaio del luogo dell\u2019aperta successione ed entro 30 giorni dalla loro opposizione possono far pervenire le dichiarazioni di reddito. L\u2019invito \u00e8 spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali \u00e8 noto il domicilio o la residenza, ed \u00e8 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal momento della pubblicazione dell\u2019avviso ai creditori:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>non possono essere avviate procedure esecutive a istanza dei creditori<\/li><li>possono essere continuate le procedure esecutive in corso ma la parte di prezzo che dovesse residuare dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari dovr\u00e0 essere distribuita in base allo stato di graduazione<\/li><li>i crediti a termine diventano esigibili<\/li><li>viene sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari. Ai creditori \u00e8 riconosciuto il diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Ricevute le dichiarazioni di credito, il curatore \u2013 con l\u2019assistenza del notaio:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>liquida i beni facendosi autorizzare dal tribunale in caso di alienazioni<\/li><li>elabora lo stato di graduazione in cui i criteri sono collocati sulla base dei rispettivi diritti di prelazione<\/li><li>trasmette un avviso ai creditori con raccomandata a\/r in relazione allo stato di graduale<\/li><li>provvede alla pubblicazione per estratto sulla G.U.<\/li><li>in assenza di reclami lo stato di graduazione diviene definitivo dopo 30 giorni dalla pubblicazione e diviene titolo esecutivo<\/li><li>provvede al pagamento di creditori e legatari in base allo stato di graduazione divenuto definitivo o dopo il passaggio ingiudicato della sentenza che ha deciso sul reclamo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aspetti fiscali e rendiconto del curatore<\/h2>\n\n\n\n<p>Concludiamo infine con due brevi cenni sugli aspetti fiscali e sull\u2019obbligo di rendiconto.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne i primi, il curatore deve presentare:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla data in cui ha avuto notizia legale della nomina se \u00e8 successiva all\u2019apertura della successione<\/li><li>la dichiarazione dei redditi<\/li><li>gli adempimenti contabili e quelli IVA per le operazioni svolte dal defunto titolare di Partita IVA.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Dovr\u00e0 inoltre adempiere agli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti di imposta ex DPR 600\/73.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, concludiamo rammentando come tra gli obblighi del curatore vi sia quello della <strong>rendicontazione<\/strong>, una sorta di forma di controllo sull\u2019operato del curatore dell\u2019eredit\u00e0 giacente, esercitabile da creditori, legatari o ogni interessato sulla gestione del patrimonio ereditario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rendiconto deve essere presentato al Tribunale che esercita la vigilanza sulle azioni del curatore, e da questi approvato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recentemente abbiamo visto chi sia il curatore dell\u2019eredit\u00e0 giacente e quale sia il suo ruolo nella gestione dell\u2019eredit\u00e0 non ancora accettata. 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